Statuto dell'Associazione Culturale “Scarabeo”
Approvato dai Soci Fondatori in data 5 marzo 2025.
Art. 1 — Denominazione e sede
È costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione Culturale denominata “SCARABEO”, di seguito denominata “Associazione”.
L'Associazione ha sede legale in Via Marzenego 12 — 30033 Noale (VE). Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire sedi operative o secondarie.
Art. 2 — Scopo e finalità
L'Associazione è apolitica, apartitica e senza scopo di lucro.
La finalità principale è promuovere il risveglio culturale e la crescita personale dei cittadini attraverso:
- L'organizzazione di serate tematiche, conferenze, dibattiti e presentazioni;
- L'approfondimento di temi legati a cultura, arte, scienza e altre discipline;
- La collaborazione con enti pubblici e privati per il perseguimento di scopi culturali.
Art. 3 — Durata
L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.
Art. 4 — Soci
1. Ammissione dei soci
- Possono essere soci tutti coloro che condividono le finalità dell'Associazione e ne accettano lo Statuto.
- L'ammissione è subordinata alla presentazione di una domanda scritta al Consiglio Direttivo.
2. Categorie di soci
- Soci Fondatori: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.
- Soci Ordinari: coloro che aderiscono successivamente.
- Soci Onorari: persone nominate dal Consiglio Direttivo per particolari meriti culturali o sociali.
3. Diritti e doveri dei soci
- I soci hanno diritto di partecipare alle attività e all'Assemblea dei Soci.
- Sono tenuti a rispettare lo Statuto, le delibere degli organi sociali e a versare la quota associativa annuale.
4. Perdita della qualifica di socio
- Dimissioni volontarie.
- Morosità nel pagamento della quota annuale.
- Comportamenti contrari alle finalità dell'Associazione.
Art. 5 — Organi sociali
Gli organi dell'Associazione sono l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente.
1. Assemblea dei Soci
- È l'organo sovrano dell'Associazione e si riunisce almeno una volta l'anno.
- Compiti: approvare il bilancio, eleggere il Consiglio Direttivo e deliberare sugli indirizzi generali.
2. Consiglio Direttivo
- Composto da almeno 3 membri: Presidente, Vicepresidente e Segretario/Tesoriere.
- Dura in carica 3 anni e può essere rieletto.
- Compiti: attuare le deliberazioni dell'Assemblea, gestire le attività e amministrare le risorse.
3. Presidente
- Rappresenta legalmente l'Associazione.
- Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci.
Art. 6 — Patrimonio e risorse economiche
Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
- Quote associative annuali stabilite dal Consiglio Direttivo.
- Contributi, donazioni e lasciti da parte di privati o enti pubblici.
- Proventi derivanti da attività culturali (es. eventi, corsi, pubblicazioni).
- Eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti nelle attività associative e non possono essere distribuiti ai soci.
Art. 7 — Anno sociale
L'anno sociale e finanziario dell'Associazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Entro tre mesi dalla chiusura dell'anno sociale, il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.
Art. 8 — Scioglimento dell'Associazione
In caso di scioglimento, l'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ad altre organizzazioni senza scopo di lucro con finalità analoghe, sentito l'organismo di controllo preposto.
Art. 9 — Norme finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle normative vigenti in materia di associazioni.
Art. 10 — Approvazione
Il presente Statuto è stato approvato dai Soci Fondatori in data 5 marzo 2025 e firmato in calce.